Logo studio Capaccio

06.06.2013 - IVIE - Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero. Scadenza il 17 giugno 2013

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

L’imposta è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

ALIQUOTA

L'imposta è pari allo 0,76% del valore dell'immobile

COME SI CALCOLA IL VALORE DELL'IMMOBILE?

Il valore dell’immobile è costituito in genere dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in particolare, per gli immobili situati nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo la circolare n. 28/e del 2 luglio 2012 precisa che: "Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. Pertanto, per gli immobili nei predetti Stati si assume direttamente il valore catastale, intendendosi per tale il valore dell’immobile preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute."

SOGLIE DI ESENZIONE

Il versamento dell’imposta non è dovuto se l’importo non supera euro 200,00.

In questo caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nella dichiarazione dei redditi.

Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it

News


22.06.2021
Assegno temporaneo per i figli minori: attuazione della misura Leggi


11.05.2021
Quanto vale il mercato dei certificati digitali NFT Leggi


29.04.2021
Il fisco inglese a caccia di redditi immobiliari in Italia Leggi


28.04.2021
The English taxman on the hunt for real estate income in Italy Leggi

Siti consigliati


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Apri


08.04.2023
thecryptogateway Apri


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Apri


15.11.2022
Cripto.com Apri

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com