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12.02.2013 - Assegni, anche arretrati, per il nucleo familiare (Assegni Familiari)

Capita più spesso di quanto non si creda che ci si dimentichi di chiedere al datore di lavoro l’assegno per il nucleo familiare, o che cambiando datore siano persi gli assegni non richiesti.

In realtà la domanda per gli assegni familiari si prescrive (scade) dopo cinque anni, e può essere presentata anche al precedente datore di lavoro, ovviamente per il periodo in cui si era alle sue dipendenze e, se riteniamo di averne diritto, anche all’attuale datore di lavoro.

Un altro elemento che scoraggia potenziali richieste è il ritenere che i limiti di reddito entro i quali poter usufruire degli assegni familiari siano talmente bassi da non farci rientrare fra coloro che ne possano usufruire.

Il primo passo indispensabile è quindi verificare a quanto ammonta il reddito familiare.

Innanzi tutto è necessario, per ogni anno in cui avremmo avuto diritto agli assegni familiari e non li abbiamo richiesti, e per tutti i componenti familiari:

  • Procurarsi il modello 730 o il modello UNICO o il CUD;
  • Verificare l’importo di reddito di lavoro dipendente;
  • Verificare l’esistenza di altri redditi.

Importante: il reddito familiare deve essere costituito per il 70% da lavoro dipendente.

Una volta verificata la fascia di reddito, è già possibile individuare nelle seguenti tabelle quant'è l’ammontare dell’assegno spettante.

Poiché abbiamo accennato ai cinque anni di prescrizione, presentiamo le tabelle relative agli anni 2008-2013 contenenti le fasce di reddito e la composizione dei nuclei familiari.

Se si supera questo test bisogna presentare la domanda:

  • Al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello . In tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
  • All’INPS nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Le richieste all'INPS devono essere inviate attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
  • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

N.B.: Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell' ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

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