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24.10.2012 - MANCATA RICEZIONE FATTURA: come rimediare
All’operatore commerciale può capitare di non ricevere una fattura a fronte di un pagamento effettuato, oppure di ricevere una fattura dal contenuto errato.
E’ importante che il committente/cliente sappia che l’articolo 6, commi 8 e 9 del D. Lgs. N. 471/97, dispone che l’imprenditore o il professionista che, nell’esercizio della propria attività, non dovesse ricevere la fattura dal proprio fornitore (oppure la ricevesse irregolare) deve attivarsi presso l’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.
Dobbiamo distinguere fra due ipotesi.
Non è stata ricevuta la fattura: trascorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, l’imprenditore deve, entro 30 giorni, pagare l’imposta relativa all’operazione e presentare all’ufficio competente un’autofattura in due esemplari. L’Agenzia delle Entrate, verificato il pagamento restituisce un esemplare della fattura. L’imprenditore deve registrarlo nel registro degli acquisti.
Ha ricevuto una fattura irregolare: entro 30 giorni da quello di registrazione (quindi in un tempo più ristretto rispetto al caso precedente) deve presentare all’Agenzia delle Entrate competente un’autofattura integrativa in duplice esemplare accompagnata dal versamento della maggiore imposta dovuta. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate, verificato il pagamento restituisce un esemplare della fattura.
Come procedere al versamento
Il versamento deve avvenire tramite F24. L’Agenzia fornisce un esempio di estrema efficacia e chiarezza.
Cosa succede se non si provvede alla regolarizzazione?
Il committente, vittima della mancata fatturazione o della irregolarità, viene sanzionato con una sanzione pari al 100% dell’imposta che avrebbe dovuto essere esposta nella fattura non ricevuta, con un minimo di euro 258. Quindi anche fatture di importo modesto possono dar luogo ad una sanzione di una certa entità
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