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24.02.2024 - Il punto su: indennità vitto e alloggio dei collaboratori familiari
Al lavoratore domestico, in caso di assenza, dovrà essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Il vitto e l’alloggio ricorrono nei contratti in cui il lavoratore usufruisce dei pasti e di una sistemazione in casa, per esempio nei contratti in regime di convivenza, in questi casi il lavoratore deve ricevere tre pasti sani e completi (colazione, pranzo e cena) ed una stanza idonea a salvaguardare la dignità e la riservatezza personale.
Il contratto collettivo di lavoro stabilisce valori convenzionali di vitto e alloggio che, ad oggi, sono i seguenti
Pranzo e/o colazione: € 2,28 al giorno
Cena: € 2,28 al giorno
Alloggio: € 1.96 al giorno
Totale: € 6,52 al giorno
Nel caso in cui il lavoratore non possa usufruire del vitto e dell’alloggio in natura, questi vanno indennizzati economicamente. Annualmente l’Istat rivaluta i valori stabiliti dal CCNL.
Attenzione:
Bisogna tenere conto dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio anche quando si devono liquidare il trattamento di fine rapporto e la tredicesima.
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